Statuto & Bilancio

Articolo I.

Denominazione, Costituzione, Durata e Sede

1.01     E’ costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile, un’Associazione avente la seguente denominazione: “A.I.P.L.M.C. – Associazione Italiana Pazienti Leucemia Mieloide Cronica – APS” che di seguito è chiamata per brevità “Associazione”.

La qualificazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS” devono essere inseriti negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’associazione ha sede nel Comune di Milano e può costituire sedi secondarie sia in Italia che all’estero.

1.02     Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.03     L’Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi; persegue unicamente la finalità di solidarietà, di informazione e di sostegno fra e per gli ammalati di Leucemia Mieloide Cronica;

1.04     La durata dell’Associazione è illimitata.

1.05     L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

 

Articolo II.

Finalità e attività

2.01     L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale;in particolare si prefigge di fornire ai pazienti affetti da LMC (Leucemia Mieloide Cronica) e alle loro famiglie un aiuto per trovare risposta ai loro problemi sia diagnostici, di assistenza sanitaria, terapeutica e di carattere psicologico o di sostegno.

2.02     Si adopererà con gli organi preposti, affinché le persone con la “L.M.C.”, non siano discriminate per cause legate a questa patologia.

2.03     L’Associazione persegue le predette finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

  1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. b) interventi e prestazioni sanitarie;
  3. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  14  febbraio  2001,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale    129 del  6  giugno   2001,   e   successive modificazioni;
  4. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  5. g) formazione universitaria e post-universitaria;
  6. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  7. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  8. p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativ recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale,  di  cui  all’articolo  1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  9. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008,  e  successive  modificazioni, nonché’ ogni altra attività  di  carattere  residenziale  temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,  formativi o lavorativi;
  10. t) organizzazione e   gestione    di    attività    sportive dilettantistiche;
  11. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  12. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti  delle attività  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo, promozione delle  pari  opportunità  e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo  27  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l’Associazione si occupa di:

  • fornire assistenza socio-sanitaria (escludendo l’attività clinica e terapeutica diretta) alle persone affette da “L.M.C.”, nonché fornire e divulgare l’istruzione e l’educazione dei pazienti e delle loro famiglie in relazione a detta patologia ed ai problemi ad essa inerenti;
  • raggiungere il maggior numero possibile di persone affette da LMC sul territorio nazionale allo scopo di renderle edotte sull’esistenza dell’Associazione e sull’attività da essa svolta;
  • svolgere un’opera di sensibilizzazione, anche per mezzo di strumenti telematici e con l’utilizzo dei mezzi informativi di massa, sulle tematiche legate a detta patologia, affinché attraverso una conoscenza più diffusa sia possibile migliorare il percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti che ne sono affetti;
  • offrire al pubblico un punto di riferimento certo e qualificato per ottenere informazione scientifica, operativa e logistica sulle problematiche relative ai LMC ed interventi relativi;
  • promuovere l’informazione, l’istruzione e la formazione delle classi medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche relative alla malattia;
  • promuovere e curare i rapporti con le Società Mediche, Scientifiche e Farmaceutiche che si occupano di LMC;
  • promuovere iniziative di ricerca scientifica sui problemi posti dalla sopra detta patologia;
  • promuovere e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
  • promuovere rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
  • elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui iniziative socio-educative e culturali, come l’organizzazione di convegni, congressi e seminari e la promozione di corsi di studio, comitati scientifici e simili.

2.04     L’associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle prestazioni, personali, spontanee e gratuite degli associati.

2.05     In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti previsti dalla legge.

2.06     L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

2.07     L’ Associazione, potrà ricevere somme di denaro, lasciti o qualsivoglia forma di donazione da tutti e da “sponsor”.

 

Articolo III.

I Soci

3.01     Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.02     Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato e avranno diritto di voto, nelle Assemblee ordinarie o straordinari, solo se in regola con il pagamento delle quote associative.

3.03     L’Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.

3.04     Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

3.05     Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell’Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa, inoltre il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci Onorari Personalità, di chiara fama che condividano e sostengano gli stessi obbiettivi dell’Associazione.

3.06     Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea, convocata per l’approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.

3.07     La qualifica di Socio, non è trasferibile e ne il Socio ne i suoi eredi potranno vantare diritto alcuno sul patrimonio dell’ Associazione.

 

Articolo IV.

Perdita della qualifica di socio

4.01     La qualifica di socio si perde per:

  • Decesso;
  • Recesso (art. 24 C.C.)
  • Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
  • Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.

4.02     L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione; tale provvedimento, deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

 

Articolo V.

Diritti e doveri dei Soci

5.01     I Soci sono tenuti a:

  • osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  • versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

5.02     I Soci hanno il diritto di:

  • frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall’ Associazione stessa;
  • partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente;
  • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo;
  • dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  • discutere e approvare i rendiconti economici;
  • eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

 

Articolo VI.

Gli Organi dell’Associazione

6.01     Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

6.02     Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Il Collegio dei Garanti, o probiviri.
  • l’Organo di Controllo.

6.03     Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative potranno essere rimborsate le spese eventualmente sostenute, in relazione ad opere svolte in favore dell’Associazione, così come sarà deliberato caso per caso dal Consiglio Direttivo, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

 

Articolo VII.

L’Assemblea dei Soci

7.01     L’assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.02     L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta sia necessaria per le esigenze dell’associazione.

7.03     La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei Soci.

7.04     L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

  • l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
  • l’approvazione della relazione di attività e e del bilancio di esercizio;
  • l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.05     Altre competenze dell’Assemblea ordinaria sono:

  • eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
  • eleggere e revocare í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;. approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  • approvare il regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • fissare l’ammontare del contributo associativo;
  • deliberazione su tutti gli Altri oggetti attributi dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

7.06     L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell’associazione e in questi casi, è indispensabile la presenza di un Notaio, che verrà convocato dal Presidente dell’ Associazione.

7.07     Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, la trasformazione, fusione, scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 14.

7.08     L’assemblea è convocata, almeno 15 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera raccomandata, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

7.09     In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, siano essi presenti in proprio o per delega.

7.10     In seconda e nelle successive convocazioni l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo in un giorno successivo alla prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11     All’apertura di ogni seduta dell’Assemblea, il Presidente dell’associazione elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente. Il Presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea dei Soci.

Ogni Socio, in regola con i pagamenti, ha diritto ad 1 (uno) voto.

A ciascun socio può essere attribuito sino a un massimo di tre deleghe.

I Soci hanno diritto, sempre se in regola con i pagamenti, di partecipare alle Assemblee, Sia ordinarie che straordinarie e possono ricevere, esercitando il relativo voto, una sola delega.

I Soci onorari, il Collegio dei Revisori, l’Organo di Controllo, il Comitato Scientifico e i Probiviri, possono partecipare alle assemblee, senza diritto di voto.

7.12     Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

 

Articolo VIII.

Il Consiglio Direttivo

8.01     Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 Consiglieri, nominati dall’Assemblea tra i propri Soci, comunque da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.02     Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre attribuire ai suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

8.03     Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo potranno decidere di effettuare riunioni anche a distanza, con l’utilizzo di strumenti di comunicazione elettronici e telematici e le deliberazioni assunte saranno documentate da copia delle comunicazioni di posta elettronica intercorse, da allegare all’apposito verbale.

8.04     Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

8.05     Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
  • esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
  • eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
  • nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
  • nominare l’Organo di Controllo;
  • deliberare circa l’ apertura di nuove filiali dell’ Associazione;
  • deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
  • presentare all’Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.

8.06     In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore a un terzo (1/3) dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell’Assemblea dei Soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Articolo IX.

Il Presidente

9.01     Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.02     Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa; Presiede e convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.03     E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.04     In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.05     In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

9.06     Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

9.07     In caso di dimissioni, il Presidente, resta in carica per la normale amministrazione, fino alla prima Assemblea.

 

Articolo X.

Collegio dei Garanti o Proboviri

10.01     L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.02     Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica “ex bono et aequo” senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
  • Opera nel rispetto del contradditorio e dei principi della parità di trattamento, dell’ Imparzialità e della buona fede.
  • Appena eletto, stabilirà le regole alle quali dovrà attenersi nell’ esercizio delle sue funzioni.
  • Gli eletti nel Consiglio, per la loro attività, non avranno diritto ad alcun compenso e avranno invece diritto al rimborso delle spese sostenute che saranno delimitate dal consiglio stesso.

 

Articolo XI.

Collegio dei Revisori dei Conti

11.01     L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

11.02     Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.03     Il Collegio:

  • elegge tra i suoi componenti il Presidente
  • esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
  • agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;
  • può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
  • riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.

 

Articolo XII.

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da non meno di tre membri e da non più di cinque, i suoi componenti, debbono essere scelti fra persone non socie dell’“A.I.P.L.M.C.” ma obbligatoriamente fra Medici di chiara fama; gli eletti, rimarranno in carica, per un triennio con possibilità di rinnovo.

Il Comitato Scientifico, avrà il compito di coadiuvare il Consiglio Direttivo nell’ individuare strategie, utili al raggiungimento degli “scopi” Statutari e potranno essere presenti, se invitati, alle sedute del Consiglio Direttivo.

 

Articolo XIII.

Organo di controllo

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio Direttivo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 co. 1 D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Articolo XIIII.

Il Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.01     Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione
  • beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali
  • contributi, erogazioni e lasciti diversi
  • fondo di riserva

13.02     Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell’associazione sono:

  • quote e contributi degli associati
  • eredità, donazioni e legati
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

Articolo XIV.

Il Bilancio

14.01     L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

14.02     L’Associazione redige il bilancio di esercizio che deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dal termine dell’esercizio sociale. Nell’ipotesi di cui all’art. 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nelle forme del rendiconto finanziario per cassa.

14.03     Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’associazione per i 15 giorni precedenti l’assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

14.04    E’ vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve  comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.14.05 L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

 

Articolo XV.

Modifiche dello statuto e scioglimento dell’associazione

15.01     Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo (1/10) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno la metà dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.02     La trasformazione, fusione, scissione, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

15.03     Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto in favore di altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, della Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma1 D.Lgs. 117/2017.

15.04     In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

 

Articolo XVI.

Disposizioni finali

16.01     Per quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

 

Bilancio 2022 dell’associazione  approvato 

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